Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1992 al 14 marzo 1993. Leggi il testo vigente →

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, nonche' di specie che subiscono un elevato tasso di mortalita' durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalita' durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto puo' autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneita' delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumita' pubblica. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari dichiarati idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali e' consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneita' di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1992 al 14 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari