Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 2015 al 27 settembre 2022. 390 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
tolto: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
tolto: b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneita' da parte della commissione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 135
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art6 · fonte del testo
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