Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)), chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

  • a)importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  • b)omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  • c)utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  • d)trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  • e)commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  • f)detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi)) L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, ((e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)). L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Testo vigente dal 29 maggio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2001 al 29 maggio 2015. 41 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da tolto: lire venti milioni a lire duecento milioni aggiunto: euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da tolto: tre aggiunto: sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) …

… esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. aggiunto: 2. In caso di recidiva, si applica la tolto: sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno aggiunto: pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da tolto: lire venti milioni a lire duecento milioni aggiunto: euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto tolto: viene aggiunto: sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di tolto: quattro aggiunto: sei mesi ad un massimo di tolto: dodici mesi. aggiunto: diciotto mesi L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali … del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da tolto: lire due milioni a lire dodici milioni aggiunto: euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la … dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da tolto: lire due milioni a lire dodici milioni aggiunto: euro tremila a euro quindicimila. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art2 · fonte del testo

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