La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

  • a)importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  • b)omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  • c)utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  • d)trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  • e)commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  • f)detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)) L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 29 maggio 2015

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2001 al 29 maggio 2015. 36 parole tolte, 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

… 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da tolto: tre mesi ad un anno aggiunto: sei mesi a due anni e con l'ammenda da tolto: lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni aggiunto: euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio …

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. aggiunto: 2. In caso di recidiva, si applica la tolto: sanzione dell'arresto da tre mesi a due aggiunto: pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da tolto: lire venti milioni a lire duecento milioni aggiunto: euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto tolto: viene aggiunto: sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di tolto: diciotto mesi. aggiunto: due anni L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari … del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da tolto: lire tre milioni a lire diciotto milioni aggiunto: euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art1 · fonte del testo

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