Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti nonche' per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 107 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 132 parole tolte, 141 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanita', le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge. Anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacenteaggiunto: Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti nonche' per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'articolotolto: 3 della legge 22 ottobre 1954aggiunto: 107 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n.tolto: 1041, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaaggiunto: 390.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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