Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1945 al 31 gennaio 1979. Leggi il testo vigente →

[1]Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

[2]Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata e' di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.

[3]Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

[4]Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quaranta anni».1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."

Testo in vigore dal 17 agosto 1945 al 31 gennaio 1979

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1945

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 17 agosto 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art92 · fonte del testo

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