Art. 92
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[1]Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
[2]Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata e' di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.
[3]Il termine decorre dalla data del deposito stesso.
[4]Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quaranta anni».1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."
Testo in vigore dal 17 agosto 1945 al 31 gennaio 1979
