Art. 92
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[1]Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
[2]Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata e' di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.
[3]Il termine decorre dalla data del deposito stesso.
[4]Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 17 agosto 1945
