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[1]Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

[2]Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata e' di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.

[3]Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

[4]Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 17 agosto 1945

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art92 · fonte del testo

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