[1]Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

  • 1)il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
  • 2)la data dell'anno di produzione della fotografia;
  • 3)il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

[2]Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non e' considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art90 · fonte del testo

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