Art. 78
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[1]E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.
[2]E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003
