Art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1976 al 25 febbraio 1996. Leggi il testo vigente →
[1]La durata dei diritti previsti in questo capo e' di trent'anni dalla data del deposito effettuato a sensi dell'articolo 77 e di non oltre quaranta anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.1
[2]((Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti e' di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."
Testo in vigore dal 27 giugno 1976 al 25 febbraio 1996
