Art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 17 agosto 1945. Leggi il testo vigente →
La durata dei diritti previsti in questo capo e' di trent'anni dalla data del deposito effettuato a sensi dell'articolo 77 e di non oltre quaranta anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 17 agosto 1945
