Art. 75
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((1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.))
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)".
L. 6 febbraio 1996, n. 52
14La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni".
Testo in vigore dal 29 aprile 2003 al 26 marzo 2014
