Diritto d’autore

Art. 71-septies

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2004 al 1 marzo 2008. Leggi il testo vigente →

Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale. (( Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa. ))

Testo in vigore dal 23 maggio 2004 al 1 marzo 2008

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 23 maggio 2004. 59 parole tolte, 59 parole aggiunte.

… triennale. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Statotolto: , per fini commerciali, aggiunto: allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (tolto: S.I.A.E.aggiunto: SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le tolto: vendite effettuate ed aggiunto: cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. tolto: Nel caso di inadempimento aggiunto: La violazione degli obblighi di cui al comma 3tolto: , ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la Societa' italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni aggiunto: e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art71septies · fonte del testo

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