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Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 70, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12257/2026

    1 maggio 2026

    La tutela giuridica del personaggio cinematografico in quanto tale può andare distinta da quella relativa all'opera in cui compare, tuttavia, il suo plagio non sussiste allorquando ricorra una insufficiente caratterizzazione del personaggio rispetto a modelli di genere e quando lo stesso sia interpretato da un unico attore, cosicché il reale oggetto dell'attività di sfruttamento denunciata riguardi proprio l'artista, anche in ragione dei rinvii della pellicola in contestazione ad elementi caratterizzanti la figura di quell'interprete, piuttosto a quelli dell'opera di fantasia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il plagio di un personaggio cinematografico denominato "The Man with No Name", sul presupposto che nell'opera cinematografica contestata erano state riprodotte le caratteristiche somatiche e di abbigliamento del celebre attore statunitense Clint Eastwood, piuttosto che quelle riconducibili al personaggio cinematografico da egli interpretato, identificabile come una mera rielaborazione adattata al mondo del west di stilemi e prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica).

    Art. 70 · Art. 1 Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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