Art. 70
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[1]Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalita' e purche' non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
[2]Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo' superare la misura determinata dal regolamento il quale fissera' le modalita' per la determinazione dell'equo compenso.
[3]Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003
