Diritto d’autore

Art. 69-septies

[1]((1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:

  • a)per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
  • b)per i libri pubblicati:
  • 1)il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorita' per gli autori;
  • 2)le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
  • 3)il deposito legale;
  • 4)la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
  • 5)la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);
  • 6)le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
  • 7)le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
  • 8)l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);

[2]Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

  • c)per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
  • 1)l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
  • 2)gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
  • 3)il deposito legale;
  • 4)le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
  • 5)le banche dati delle societa' di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.
  • d)per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:
  • 1)le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
  • 2)le banche dati delle societa' di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
  • 3)se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
  • e)per le opere audiovisive e i fonogrammi:
  • 1)il deposito legale;
  • 2)le associazioni italiane dei produttori;
  • 3)le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
  • 4)le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
  • 5)le banche dati delle societa' di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
  • 6)l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
  • 7)le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163

43

Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".

Testo vigente dal 25 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art69septies · fonte del testo

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