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(( Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresi', un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.u' 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154

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con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo e' riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo in vigore dal 14 giugno 1997 al 12 dicembre 2021

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1997

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1996 al 14 giugno 1997. 35 parole tolte, 144 parole aggiunte.

Fermo restando quanto stabilito tolto: dall'art. 45, agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive, aggiunto: dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spettatolto: , aggiunto: agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellitetolto: ,aggiunto: . Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico tolto: del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento aggiunto: di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresi', un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.u' 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154

    Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo e' riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art46bis · fonte del testo

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