[1]Il produttore ha facolta' di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

[2]L'accertamento delle necessita' o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o piu' degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, e' fatta da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.

[3]Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art47 · fonte del testo

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