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[1]L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva all'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).

[2]Tale attivita' e' esercitata per effettuare:

  • 1)la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
  • 2)la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
  • 3)la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

[3]L'attivita' dell'ente si esercita altresi' secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

[4]La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

[5]Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalita' della ripartizione sono determinati dal regolamento.

[6]Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita' e' conferito all'Ente italiano per il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

[7]I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 novembre 1996

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 241/1990

    Questione infondata
    15 maggio 1990

    La sostanziale insostituibilità dell'attività di intermediazione demandata per legge alla S.I.A.E. comporta che quest'ultima eserciti in condizioni di sostanziale monopolio la gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate: in guisa che deve ritenersi applicabile, nei confronti di essa, l'obbligo di contrattare con il divieto di discriminazioni arbitrarie sancito per il monopolista legale dall'art. 2597 cod. civ., con le conseguenze previste dall'ordinamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, L. 22 aprile 1941 n. 633, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 23 e 41 Cost. - assumendo la carenza di rimedi specifici ed adeguati rispetto a possibili abusi da parte della S.I.A.E. della sua posizione dominante). - diversamente, S. n. 65/1972; sulla necessità di una normativa "antitrust" nel settore dell'informazione ed in quello, più vasto, dell'attività economica, v. rispettivamente S. nn. 826/1988 e 223/1982; sul principio di autonomia contrattuale come strumento della libertà di iniziativa economica, S. n. 159/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 180 Diritto d’autore

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 198/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 180 e 171, l. 22 aprile 1941, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 Cost. Non ricorre affatto tra la fattispecie di reato di cui all'art. 171 - in quanto diretta a sanzionare il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera - e l'art. 180 - che, pur riservando in via esclusiva alla S.I.A.E. l'attivita` di intermediario, non esclude tuttavia la possibilita` di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore - la relazione individuata dal giudice a quo, risultando ininfluente la prospettata illegittimita` della seconda norma rispetto alla prima. - cfr. S. n. 65/1972.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 25/1968

    Questione infondata
    17 aprile 1968

    L'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale riserva esclusivamente alla S.I.A.E. l'attività di intermediazione "comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per i diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate", non viola il principio costituzionale della libertà di associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione. E ciò non soltanto perché il richiamato art. 180 non limita il diritto degli autori di associarsi, ma anche e sopratutto nel riflesso che l'art. 18 della Costituzione non esclude che certe attività siano riservate a pubblici poteri e che, come nella specie, tale riserva sia protetta penalmente.

    Art. 18 cost. · Art. 180 Diritto d’autore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art180 · fonte del testo

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