Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1968 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, primo

comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto di

autore ed altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con

ordinanza emessa il 21 marzo 1966 dal giudice conciliatore di Milano

nel procedimento civile vertente tra Pappalettera Nicola e la Società

italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), iscritti al n. 107 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966.

Visti gli atti di costituzione di Pappalettera Nicola e della

S.I.A.E.;

udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

uditi l'avv. Piero Schlesinger, per il Pappalettera, e l'avvocato

Antonio Sorrentino, per la S.I.A.E.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto 15 luglio 1963, Nicola Pappalettera, domiciliato in

Milano, conveniva davanti al giudice conciliatore di quella città la

S.I.A.E. perché sentisse convalidare l'offerta reale di lire 6.070, da

esso Pappalettera effettuata e, conseguentemente sentisse dichiarare

l'offerente libero da ogni altro obbligo a titolo di diritti di autore,

in dipendenza della installazione e del funzionamento di due

elettrogrammofoni a gettone, in due esercizi pubblici, da esso gestiti

in Milano, rispettivamente, in Via Mecenate 2 ed in Via Ajaccio 1.

Nel corso del giudizio, così instaurato, il giudice adito, con

ordinanza 21 marzo 1966 dichiarava non manifestamente infondata e

rilevante ai fini del giudizio la eccezione di incostituzionalità, per

contrasto con l'art. 18 della Costituzione, dell'art. 180, primo comma,

della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata dal patrocinio del

Pappalettera.

Più precisamente, il giudice conciliatore, riteneva non

manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità,

considerando che l'art. 180, nel comma richiamato, riconosce alla

S.I.A.E. il diritto esclusivo di rappresentare gli autori e, quindi,

impedisce a costoro di riunirsi in altre associazioni, che li possano

rappresentare, costringendoli, in conseguenza o ad agire direttamente

per far valere i loro diritti o ad iscriversi alla S.I.A.E. se,

ritengono più opportuno farsi rappresentare, nel che ravvisa

violazione della libertà di associazione garantita dall'art. 18 della

Costituzione.

In ordine alla rilevanza, poi, il giudice conciliatore, rigettava

l'eccezione di difetto d'interesse nel Pappalettera a proporre la

questione di incostituzionalità, perché non autore e considerava che,

invece, se l'art. 180 fosse riconosciuto incostituzionale, la S.I.A.E.

sarebbe automaticamente privata della legittimazione passiva e

necessariamente il processo non potrebbe essere definito.

Eseguite le notificazioni e pubblicazioni di legge, si sono

costituiti in giudizio il Pappalettera, patrocinato dagli avvocati

Francesco Amoia di Milano ed Emanuele Guerrieri di Roma, in unione con

l'avv. prof. Piero Schlesinger di Milano e la S.I.A.E., patrocinata

dagli avvocati Antonio Sorrentino ed Achille Chiocci di Roma.

Con le deduzioni di costituzione, il Pappalettera si riporta,

approvandone ed illustrandole, alle considerazioni contenute

nell'ordinanza di rinvio per motivare la non manifesta infondatezza

delle proposte questioni di illegittimità costituzionale.

Alla sua volta, il patrocinio della S.I.A.E. con le deduzioni di

costituzione, chiariti i termini della controversia, nel corso della

quale è stata emessa l'ordinanza di rinvio, eccepisce:

a) in via pregiudiziale, l'insussistenza della rilevanza,

rilevabile prima facie in quanto il Pappalettera, non essendo autore,

non era legittimato a lamentare la violazione dell'art. 18 della

Costituzione, in quanto, avendo la S.I.A.E. agito in base ad un mandato

affidatogli dagli autori interessati, era pienamente legittimata ad

agire per la realizzazione dei diritti dei suoi mandanti, senza che in

alcun modo potesse venire in rilievo la libertà di associarsi di

questi; in quanto, avendo il Pappalettera instaurata la lite, non aveva

alcun interesse a contestare la legittimazione passiva della S.I.A.E.,

che esso stesso aveva chiamata in giudizio;

b) nel merito l'evidente infondatezza della questione di

incostituzionalità sollevata, in quanto l'art. 18 della Costituzione

pone alla libertà di associazione il limite che i fini perseguiti non

siano vietati agli associati dalla legge penale e l'art. 172 della

legge sul diritto di autore, la cui costituzionalità non viene posta

in discussione in questa sede, dispone che è punito con l'ammenda

chiunque eserciti l'attività di intermediario in violazione degli

artt. 180 e 181 della legge stessa.

Con memoria illustrativa, depositata in termini, il patrocinio del

Pappalettera a confutazione delle eccezioni sollevate dal patrocinio

della S.I.A.E. deduce, in sostanza, quanto segue:

a) in ordine alla rilevanza:

poiché nel corso del giudizio instaurato dal Pappalettera non era

emerso né chi fossero gli autori delle composizioni registrate negli

elettrogrammofoni, né tanto meno che si trattasse di autori che

avevano dato mandato alla S.I.A.E. di rappresentarli, la legittimazione

passiva della detta S.I.A.E. veniva posta in discussione, non soltanto

ai fini meramente processuali, ma anche a quelli sostanziali, in quanto

si contestava la esclusiva attribuita alla S.I.A.E. e, quindi,

l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 180, che

tale esclusiva accorda, faceva venire meno anche il diritto a

richiedere più di quanto il Pappalettera aveva offerto;

b) in ordine alla fondatezza:

richiamata la sentenza 26 giugno 1962, n. 69, di questa Corte,

circa la natura sia positiva sia negativa del diritto di associazione,

si pone in rilievo che l'art. 180 viola sia il diritto di associarsi,

sia quello di non associarsi.

Quello di associarsi, in quanto vieta agli autori di associarsi,

anche al fine di far valere i loro diritti attraverso un intermediario

diverso dalla S.I.A.E. ed il sostenere, che tale fine sia contrario

alla legge penale costituisce un manifesto sofisma, dato che l'art. 172

punisce chi viola l'art. 180, cosicché dichiarato incostituzionale

questo articolo, viene meno l'oggetto del reato.

Quello di non associarsi, in quanto, esclusa la possibilità di

ricorrere ad altro intermediario, essendo pressocché impossibile, in

linea di fatto, far valere direttamente i propri diritti, l'autore, per

farli valere è costretto ad iscriversi alla S.I.A.E., ed a subire

tutte le imposizioni, che tale iscrizione comporta.

Anche il patrocinio della S.I.A.E. ha depositato una memoria

illustrativa, con la quale si insiste nelle eccezioni già sollevate

con le deduzioni di costituzione. Considerato in diritto :

1. - Anzitutto deve essere esaminata la pregiudiziale sollevata dal

patrocinio della S.I.A.E., con la quale si sostiene l'inammissibilità

della questione proposta con l'ordinanza di rinvio, per difetto della

rilevanza nel giudizio de quo, che sarebbe accertabile prima facie in

questa sede.

È ben vero che la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 14

del 1964, n. 13 del 1965, n. 43 del 1966, n. 118 del 1967) ha ammesso,

in casi di estrema evidenza, un siffatto principio, ma è vero anche,

che non è stata, con ciò, negata la regola generale della

insindacabilità nel merito del giudizio di rilevanza, congruamente

motivato, contenuto nell'ordinanza di rinvio.

Nella specie tale giudizio è stato espresso ed è stato motivato

in modo tale, che non si può disattenderlo prima facie, occorrendo,

invece, a tal fine, una indagine così intima e penetrante, anche in

relazione alle deduzioni svolte dai patroni delle parti in questa sede,

che andrebbe ad incidere, necessariamente, nel merito del giudizio di

rilevanza, che l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, riserva al giudice

a quo.

La proposta pregiudiziale, pertanto, si appalesa infondata.

2. - Si può, quindi, passare all'esame della proposta questione di

costituzionalità.

La norma denunziata, con riferimento all'art. 18 della

Costituzione, è l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con il

primo comma del quale è riservata in via esclusiva all'E.I.D.A. (Ente

italiano per il diritto di autore) ora S.I.A.E. (Società italiana per

gli Autori ed Editori) "l'attività di intermediario, comunque attuata,

sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,

mandato, rappresentanza ed anche di cessione per i diritti di

rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e

di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate".

Si sostiene, più precisamente, che con tale norma si viola la

libertà di associazione, garantita dal citato art. 18, sia in quanto

non si consentirebbe agli autori di associarsi per il fine di

esercitare i loro diritti, senza avvalersi dell'intermediazione della

S.I.A.E., sia in quanto, praticamente, per fare valere tali diritti,

detti autori sarebbero costretti ad associarsi alla S.I.A.E.

Ma, nei termini nei quali è stata proposta, la questione non può

riconoscersi fondata.

La legge 22 aprile 1941, n. 633, come risulta dalla sua

intitolazione, ha per oggetto "la protezione del diritto di autore e di

altri diritti connessi al suo esercizio".

Di significativo rilievo è, al riguardo, il capo terzo del titolo

terzo, riguardante le "difese e sanzioni giudiziarie", diviso in due

sezioni, la prima disciplinante le "difese e sanzioni civili" la

seconda le "difese e sanzioni civili" la seconda le "difese e sanzioni

penali". In questa seconda sezione è, infatti, compreso l'art. 172,

che contempla la punizione con l'ammenda fino a lire 10.000, tra

l'altro, per chiunque eserciti l'attività di intermediario in

violazione del disposto degli artt. 180 e 183.

Dal complesso delle norme contenute nella legge in esame, fino al

titolo quinto, di cui si parlerà in seguito, risulta, quindi, in modo

non equivoco, che il legislatore ha ritenuto la tutela e l'esercizio

del diritto di autore di tale rilevanza di interesse generale, e,

quindi, pubblico, da non esitare a prevedere particolari forme di

reato, che, espressamente, sono predisposte ad assicurarne la difesa.

Evidentemente, allo stesso scopo sono predisposte le norme contenute

nel titolo quinto, che s'inizia appunto col contestato art. 180 e che

si intitola: "Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio

del diritto di autore".

Dunque, l'attribuzione in via esclusiva alla S.I.A.E., sicuramente

Ente di diritto pubblico, non importa indagare, ai fini del giudizio,

se a carattere istituzionale o a carattere associativo, è determinata

esclusivamente dalla esigenza di assicurare, nel modo evidentemente

ritenuto migliore dal legislatore, la protezione e l'esercizio del

diritto di autore.

Così chiarito il contenuto e la finalità della norma denunziata,

risulta in modo evidente che non può ritenersi in contrasto con l'art.

18 della Costituzione.

In primo luogo, come esattamente oppone il patrocinio della

S.I.A.E., dall'art. 180 non è affatto limitato il diritto degli autori

di associarsi come meglio credono, per la tutela del loro diritti e del

loro interessi, anche, ad esempio, al fine di controllare se la

S.I.A.E. eserciti legittimamente l'attività di intermediazione ad essa

riservata in esclusiva.

Né può dirsi che la riserva alla S.I.A.E. dell'attività in

questione sia lesiva dell'art. 18 della Costituzione, dato che tale

norma non esclude, che certe attività siano riservate a pubblici

poteri e che, come nella specie, tale riserva sia protetta penalmente.

D'altra parte, non è esatto che, comunque, l'art. 180 violerebbe

il citato art. 18, nel senso, che obbligherebbe gli autori, che

volessero far valere i loro diritti a mezzo di intermediario, ad

associarsi alla S.I.A.E.: come risulta dagli artt. 4 e 17, comma primo,

del suo statuto, la S.I.A.E., infatti, può esercitare la sua attività

di intermediario, anche per autori non soci o non iscritti, che gliene

conferiscano il mandato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 180, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, con

riferimento all'art. 18 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari