Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1993 al 31 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena e' dell'ammenda sino a lire diecimila.

[2]Con la stessa pena e' punito chiunque:

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159)).

Testo in vigore dal 11 giugno 1993 al 31 dicembre 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993. 17 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: E' punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art172 · fonte del testo

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