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Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 29 aprile 2003

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994. 17 parole tolte, 66 parole aggiunte.

Il diritto esclusivo di aggiunto: distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio tolto: ha per oggettoaggiunto: , di porre in circolazionetolto: , a scopo di lucro aggiunto: o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende tolto: altresi'aggiunto: , altresi', il diritto esclusivo di introdurre tolto: nel territorio dello Statoaggiunto: , a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte tolto: all'estero, per porle in circolazione aggiunto: negli Stati extracomunitari. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art17 · fonte del testo

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