Art. 17
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Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 29 aprile 2003
