Art. 17
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Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa e comprende altresi' il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994
