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Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento

Testo in vigore dal 19 settembre 2000 al 29 aprile 2003

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000. 63 parole tolte, 59 parole aggiunte.

tolto: Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'autorita' giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si e' proceduto.aggiunto: Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art163 · fonte del testo

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