Art. 163
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Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'autorita' giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si e' proceduto.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000
