Art. 152
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono cosi' determinate: 2 % per aumenti di valore non eccedenti. L. 10.000 3 % per aumenti di valore superiori a.. » 10.000 4 % per aumenti di valore superiori a.. » 30.000 5 % per aumenti di valore superiori a.. » 50.000 6 % per aumenti di valore superiori a.. » 75.000 7 % per aumenti di valore superiori a.. » 100.000 8 % per aumenti di valore superiori a.. » 125.000 9 % per aumenti di valore superiori a.. » 150.000 10 % per aumenti di valore superiori a.. » 175.000
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006
