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Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sara' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

  • a)l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • b)le modalita' per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
  • c)che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
  • d)la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarieta' nell'esplicazione di finalita' di volontariato. (( Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto di cui al presente comma possono altresi' essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa' italiana degli autori ed editori, in coerenza con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma puo' essere sottoposto a revisione triennale. ))

Testo in vigore dal 11 aprile 2017 al 16 ottobre 2017

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 11 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1996 al 11 aprile 2017. 204 parole aggiunte.

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarieta' nell'esplicazione di finalita' di volontariato. aggiunto: Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto di cui al presente comma possono altresi' essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa' italiana degli autori ed editori, in coerenza con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma puo' essere sottoposto a revisione triennale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art15bis · fonte del testo

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