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Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sara' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

  • a)l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • b)le modalita' per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
  • c)che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
  • d)la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarieta' nell'esplicazione di finalita' di volontariato.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1996 al 11 aprile 2017

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art15bis · fonte del testo

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