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Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione. Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare:

  • 1)l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potra' essere aumentato;
  • 2)la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalita' e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari;1
  • 3)il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;
  • 4)l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonche' per una loro migliore efficienza operativa;1
  • 5)il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi;1
  • 6)la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestivita' ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi;
  • 7)il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici;
  • 8)la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;
  • 9)l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;
  • 10)il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacita' contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo;1
  • 11)la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria;
  • 12)il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualita' e di flessibilita' e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;
  • 13)le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che siano esercitate entro limiti chiaramente determinati e tali da assicurarne la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione delle violazioni tributarie;
  • 14)la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1971, n. 1036

1

La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972."

Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 25 luglio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1971 al 15 dicembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 dicembre 1971, n. 1036

    La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art11 · fonte del testo

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