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Tributario
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria
Legge 9 ottobre 1971, n. 825
- Aggiornato al
- 25 marzo 1993
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 48
- Art. 1Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le…
- Art. 2La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sara' informata ai seguenti…
- Art. 3La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sara' informata ai…
- Art. 4La disciplina dell'imposta locale sui redditi sara' informata ai seguenti principi e…
- Art. 5La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sara' informata alle norme comunitarie…
- Art. 6La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sara'…
- Art. 7La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi…
- Art. 8Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sara' riveduto in base ai…
- Art. 9Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni…
- Art. 10Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e…
- Art. 11Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne…
- Art. 12Entro il 31 dicembre 1977 sara' stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle…
- Art. 13In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge e contestualmente…
- Art. 14Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite…
- Art. 15Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanera' le disposizioni…
- Art. 16Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in…
- Art. 17Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3)…
- Art. 18Il Governo della Repubblica e' delegato a disporre, nei due anni successivi al primo…
- Art. 19La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua…
