((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  • 1)il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
  • 2)le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio di funzionalita' e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;
  • 3)alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da piu' uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresi', con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;
  • 4)saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori. Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza. Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo. Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limitera' alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi)).

Testo vigente dal 10 novembre 1970

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970. 57 parole tolte, 198 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tolto: un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione tolto: dell'ordinamento aggiunto: e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) tolto: alle direzioni generali e aggiunto: il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

aggiunto: 2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio di funzionalita' e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;

aggiunto: 3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili aggiunto: e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei aggiunto: anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituitetolto: , ai sensi delle vigenti leggitolto: , da piu' uffici centraliaggiunto: , assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno tolto: altresi'aggiunto: , altresi', con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

tolto: 2) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalita';

tolto: 3) sarannoaggiunto: 4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della … migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori. aggiunto: Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza. Con criteri analoghi a quelli di cui tolto: al precedente comma aggiunto: ai precedenti commi, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali … alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo. tolto: I aggiunto: Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa tolto: continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18aggiunto: , e 18 novembre 1965, n. 1478, tolto: salvo le aggiunto: la delega prevista dal presente articolo si limitera' alle eventuali norme di coordinamento tolto: con le aggiunto: e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art1 · fonte del testo

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