Art. 5 — Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

  • a)si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
  • b)non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
  • c)si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;
  • d)non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-03;331~art5 · fonte del testo

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