Art. 27 — Disposizioni in materia di Consorzi agrari

All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, (( e successive modificazioni,)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.". All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, ((e successive modificazioni,))";
  • b)dopo le parole: "di liquidazione, valuta", sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,". All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".

Testo vigente dal 1 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2005 al 1 marzo 2006. 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, aggiunto: e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il predetto termine, entro trenta …

a) le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410aggiunto: , e successive modificazioni,";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273~art27 · fonte del testo

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