Art. 27 — Disposizioni in materia di Consorzi agrari
All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, (( e successive modificazioni,)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.". All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, ((e successive modificazioni,))";
- b)dopo le parole: "di liquidazione, valuta", sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,". All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".
Testo vigente dal 1 marzo 2006
