Art. 27 — Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

Entro il termine del ((31 dicembre 2008)), le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

Testo vigente dal 3 agosto 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/2009

    Questione infondata
    8 maggio 2009

    Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale del comma 36 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la previsione sulla soppressione o sul riordino dei consorzi, sollevata in relazione agli artt. 117, 118, nonché 5 e 120 e all'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto detta disposizione è stata abrogata dall'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza che medio tempore abbia avuto attuazione. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 438/2008.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 cost. · Art. 120 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2008 al 3 agosto 2008. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Entro il termine del tolto: 30 giugno aggiunto: 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art27 · fonte del testo

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