Art. 12 — Consorzi agrari
All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005". Decorso il termine ((di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni)), il Ministero delle attivita' produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta ((, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,)) la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attivita' anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell' esercizio provvisorio dell'impresa. (( Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
Testo vigente dal 1 marzo 2006
