All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005". Decorso il termine ((di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni)), il Ministero delle attivita' produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta ((, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,)) la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attivita' anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell' esercizio provvisorio dell'impresa. (( Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. ))

Testo vigente dal 1 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2004 al 1 marzo 2006. 6 parole tolte, 86 parole aggiunte.

… sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005". Decorso il termine di cui tolto: al comma 1 aggiunto: all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il Ministero delle attivita' produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valutaaggiunto: , di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter, la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attivita' anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione tolto: dell'esercizio provvisorio dell'impresa aggiunto: dell' esercizio provvisorio dell'impresa. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-09;266~art12 · fonte del testo

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