Art. 180 rilancio — Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

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Nell'anno 2020 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da "nonche'" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 180 rilancio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1527/2026

    23 gennaio 2026

    A seguito della novella di cui all'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento della suddetta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendo escludersi una concorrente giurisdizione contabile, atteso che l'obbligazione dell'albergatore si pone in rapporto di solidarietà con quella fiscale del cliente (della cui natura, quindi, partecipa), di modo che la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore non è più correlata al "maneggio" delle somme corrisposte, a tal fine, dal cliente medesimo ma prescinde dal relativo pagamento, salvo il diritto di rivalsa.

    Art. 180 rilancio · Art. 64 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di gennaio 2026, p. 6 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22963/2025

    9 agosto 2025

    Rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative all'omesso versamento al Comune, da parte del gestore di una struttura ricettiva, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, instaurate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021 (21 dicembre 2021), essendo irrilevante, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, il riconoscimento al predetto gestore della qualifica di responsabile del pagamento della suddetta imposta, valevole quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria, operato con efficacia retroattiva da tale norma.

    Art. 180 rilancio · Art. 1 c.p.c. · Art. 103 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 26 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art180 · fonte del testo

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