Art. 179 rilancio — Promozione turistica in Italia

Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, ((sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,)) e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ((,)) e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, che altresi' designa il Presidente.»;
  • b)al comma 6, il terzo periodo e' soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro ((per l'anno 2020)) si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

… beni e le attivita' culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, aggiunto: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attivita' … da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanzeaggiunto: , e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, che altresi' designa il Presidente.»;

… comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro aggiunto: per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art179 · fonte del testo

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