Art. 105-ter rilancio — Contributo per l'educazione musicale

Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini per: l'e rogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art105ter · fonte del testo

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