Art. 3 — Ulteriori disposizioni
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e rende disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attivita' di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Testo vigente dal 24 giugno 2017
