Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
- a)l'articolo 4;
- b)l'articolo 11;
- c)l'articolo 24;
- d)l'articolo 25;
- e)l'articolo 34;
- f)l'articolo 39, comma 1, lettera b);
- g)l'articolo 42, comma 1, lettera d). 1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 e' abrogato. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, e' soppressa. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.
Testo vigente dal 8 giugno 2016
