Art. 11 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013
All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «, previsto dalla legge o comunque adottato,»;
- 2)dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione».
Testo vigente dal 8 giugno 2016
