I dati oggetto di comunicazione ai fini del presente decreto sono quelli relativi a:

  • a)il divario retributivo di genere;
  • b)il divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili;
  • c)il divario retributivo mediano di genere;
  • d)il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili;
  • e)la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;
  • f)la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di sesso maschile in ogni quartile retributivo;
  • g)il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili. L'esattezza delle informazioni concernenti i dati di cui al comma 1 e' confermata dal datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti di lavoro che hanno accesso alle metodologie applicate. Il datore di lavoro che adotta una politica salariale unitaria di gruppo puo' fornire le informazioni aggregando i dati a livello nazionale, qualora tale modalita' consenta una rappresentazione piu' affidabile dei dati anche al fine di ridurre le distorsioni statistiche e di favorire una gestione accentrata degli adempimenti. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite:
  • a)le modalita' per la raccolta e il trattamento dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il datore di lavoro in relazione ad ogni lavoratore ai fini di cui al comma 1, anche con modalita' telematiche e attraverso l'acquisizione delle informazioni in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e di altri soggetti istituzionali ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • b)l'individuazione dei dati utili ai fini del comma 1 e le relative modalita' di acquisizione;
  • c)le attivita' di assistenza tecnica ed eventuali iniziative di formazione a sostegno dei datori di lavoro, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto;
  • d)le modalita' di raccolta ed esposizione dei dati per i datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 8. Tutti i dati di cui al comma 1 sono comunicati all'organismo di monitoraggio previsto dall'articolo 14, il quale provvede alla pubblicazione, limitatamente ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del presente articolo. Questi ultimi possono essere, altresi', resi disponibili pubblicamente dal datore di lavoro, anche attraverso il proprio sito internet. Le informazioni di cui al comma 1, lettera g), sono rese accessibili dal datore di lavoro ai lavoratori e ai loro rappresentanti e sono trasmesse, in caso di richiesta, all'Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parita' territorialmente competenti. Su richiesta, sono altresi' fornite le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili. I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, l'Ispettorato del lavoro e gli organismi per la parita' hanno diritto di richiedere ai datori di lavoro chiarimenti e ulteriori dettagli in merito ai dati comunicati. I datori di lavoro forniscono una risposta motivata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e pongono rimedio a discriminazioni immotivate. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro con almeno cento dipendenti. Per i datori di lavoro che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno. Per i datori di lavoro che occupano tra i centocinquanta e i duecentoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni. Per i datori di lavoro che occupano tra i cento e centoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.

Testo vigente dal 1 giugno 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-05-07;96~art9 · fonte del testo

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