Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un «organismo di monitoraggio» incaricato di monitorare e promuovere l'attuazione delle misure previste nel presente decreto. Ad esso sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

  • a)sensibilizzare le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e i cittadini al fine di promuovere il principio della parita' di retribuzione e il diritto alla trasparenza retributiva, anche affrontando la discriminazione intersezionale in relazione alla parita' di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;
  • b)analizzare le cause del divario retributivo di genere e mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare le disparita' retributive, anche avvalendosi del lavoro e degli strumenti di analisi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);
  • c)raccogliere i dati presentati dai datori di lavoro a norma dell'articolo 9, pubblicare tempestivamente i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del medesimo articolo 9, in modo facilmente accessibile e fruibile, consentendo un confronto agevole tra datori di lavoro, settori economici e regioni, e garantire che i dati dei quattro anni precedenti, ove disponibili, siano accessibili;
  • d)raccogliere le relazioni di valutazione congiunta delle retribuzioni a norma dell'articolo 10, comma 3;
  • e)aggregare i dati sul numero e sul tipo di reclami in materia di discriminazione retributiva presentati dinanzi alle autorita' competenti, compresi gli organismi per la parita', e sui ricorsi presentati dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. L'organismo di monitoraggio elabora una relazione concernente i dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), e la trasmette alla Commissione europea, in sede di prima applicazione, entro il 7 giugno 2028 e, successivamente, ogni due anni. Entro il 7 giugno 2031, l'organismo di monitoraggio informa la Commissione europea in merito all'applicazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023. Dell'organismo di monitoraggio fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonche', in numero paritetico, delle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative su base nazionale. Tra queste ultime, ai fini della pariteticita', viene conteggiata anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' affidata la presidenza dell'organismo. Ai componenti dell'organismo di monitoraggio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell'organismo di monitoraggio e la nomina dei componenti, nonche' le caratteristiche e le garanzie del trattamento di cui al comma 1, lettera c).

Testo vigente dal 1 giugno 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-05-07;96~art14 · fonte del testo

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