Le informazioni fornite in applicazione degli articoli 7, 9 e 10 che comportano il trattamento di dati personali sono fornite in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. L'accesso alle informazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 e' riservato esclusivamente ai rappresentanti dei lavoratori, all'Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parita' territorialmente competenti ove comporti la divulgazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile. I rappresentanti dei lavoratori o l'organismo per la parita' forniscono consulenza ai lavoratori in merito a eventuali ricorsi connessi al principio della parita' di retribuzione senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ai fini del monitoraggio a norma dell'articolo 14, le informazioni sono rese disponibili senza restrizioni. I dati trattati ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 non sono utilizzabili per scopi diversi dall'applicazione del principio della parita' di retribuzione. La trasmissione dei dati personali e' consentita nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato alla raccolta e all'utilizzo dei dati a norma degli articoli 9 e 10 per le finalita' di monitoraggio.
Testo vigente dal 1 giugno 2026
