Art. 774 c.nav. — Tenuta dei libri
L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005
L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 28 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri dell'aeromobile sono stabilite dal regolamento.
tolto: I libri devono essere conservati per due anni dall'ultima registrazione, a cura dell'esercenteaggiunto: L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art774 · fonte del testo
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