Art. 7 — Autorizzazione generale comunitaria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2003 al 1 febbraio 2018. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'esportazione dei beni a duplice uso puo' avere luogo con autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale comunitaria». I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11. L'autorizzazione generale comunitaria puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;96~art7 · fonte del testo
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