Art. 17 — Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2003 al 1 febbraio 2018. 22 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 16 ne da' immediata comunicazione all'Autorita' competente ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;96~art17 · fonte del testo
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