Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o piu' professionisti, per la migliore organizzazione della propria attivita', nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non puo' assumere incarichi in proprio. Le associazioni non sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo. La disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in cui l'avvocato stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96~art34 · fonte del testo

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