L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, e' disciplinato dai titoli I e III del presente decreto. La prestazione di servizi con carattere di temporaneita' da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e' disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96~art1 · fonte del testo