Nell'esercizio dell'attivita' professionale, l'avvocato stabilito e' soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalita' e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne da' immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine puo' richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorita' giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito e' ammesso ad esercitare la professione. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, puo' assistere alle udienze del procedimento disciplinare e puo' presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamnte il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine da' le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato e' iscritto.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari