Art. 37 — Funzioni dei comuni
Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:
- a)all'edilizia di culto;
- b)alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;
- c)alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
- d)alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attivita' consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Testo vigente dal 3 maggio 2001
